L’infortunio in itinere

Ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro, non è strettamente necessario che esso si sia verificato durante la prestazione lavorativa, è necessaria invece la sussistenza di un nesso  fra attività lavorativa e rischio.

Vi è indennizzabilità dell’ infortunio in itinere tutte le volte che il lavoratore abbia coperto la distanza casa-lavoro a piedi  o facendo uso di un mezzo pubblico.

L’indennizzo dell’infortunio subito dal lavoratore nel raggiungere, con un mezzo proprio, il luogo di lavoro presuppone invece:

– la sussistenza di un nesso di causalità tra il percorso seguito e l’infortunio, nel senso che tale percorso costituisca quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;

– la sussistenza di un nesso tra itinerario seguito e attività lavorativa nel senso che il primo non sia percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;

– la necessità dell’uso del veicolo privato, considerati gli orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione.

Il giudice dovrà accertare se le esigenze e le modalità della prestazione lavorativa siano tali da determinare la necessità di detto mezzo, valutando disponibilità e orari dei mezzi di trasporto pubblici, compatibilmente con le condizioni familiari e socio-economiche del lavoratore.

L’infortunio in itinere

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